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martedì 28 agosto 2012

LA CRIMINALITA’ MINORILE

CAPITOLO SESTO


LA SPECIFICITA’ DELLA DEVIANZA MINORILE

L’imputabilità del minore in Italia:

- In Italia vi sono 2 soglie anagrafiche al di sotto delle quali la responsabilità penale è attenuata o esclusa:

a) Infanzia penale: 0 – 14 anni, l’imputabilità è totalmente esclusa

b) Infradiciottenni: 14 – 18 anni, l’imputabilità è valutata di volta in volta

- Tempus commissi delicti: la pena è legata sempre all’età dell’agente nel momento in cui è stato commesso il reato

Fattori di rischio del periodo adolescenziale:

- Durante l’adolescenza vi sono numerose variabili che possono compromettere un corretto e lineare sviluppo della maturità psichica:

a) Instabilità psico – affettiva

b) Crisi del senso di identità personale

c) Ambivalenza delle manifestazioni comportamentali

d) Fragilità e labilità del l’Io

e) Tendenza alla reazione (imitazione, identificazione, 
rifiuto, dimissione, compensazione e opposizione)

- In linea di massima, l’immaturità costituisce comunque un elemento essenziale dell’adolescenza

DIFFICOLTA' NELL'ACCERTAMENTO DELL'IMPUTABILITA' DI UN MINORE



Tipi di età:

- Nella valutazione della maturità di un minore si deve tenere conto di 4 tipi di età:

a) Età anagrafica: età semplice, verificabile con l’atto di nascita

b) Età mentale: livello di sviluppo dell’intelligenza rispetto ad un’età
anagrafica di riferimento

c) Età somatica: livello di sviluppo fisico

d) Età sociale: livello di sviluppo delle competenze sociali

Calcolo del Quoziente Intellettivo (Q.I.):

- Il Quoziente Intellettivo di una persona si calcola dividendo l’età mentale per l’età fisica e moltiplicando il risultato per 100:

Q. I. = E M/EF x 100
- Valori di riferimento 
(sempre in base ad un’età anagrafica):

Superdotato: + 100

Normale: 70 – 90

Lieve RM: 50 – 70

Moderato RM: 35 – 50

Grave RM: 20 – 35

Molto grave RM: - 20




Stadi dello sviluppo psicologico:

- Nello sviluppo psicologico della personalità si distinguono 6 stadi:

a) Infanzia: fino a 6 anni

b) Fanciullezza: da 6 a 11 anni

c) Preadolescenza: da 12 a 14

d) Adolescenza: da 15 a 18 anni

e) Postadolescenza: da 19 a 25 anni



- Bisogna comunque ricordare che lo sviluppo fisico e quello psicologico sono relativamente indipendenti l’uno dall’altro

Valutazione dell’imputabilità del minore:

- In Italia la valutazione dell’imputabilità è obbligatoria nel caso dei minori

- Spesso è il giudice stesso a valutarla

- Il ricorso allo specialista viene normalmente istituito dal giudice nei casi di sospetta infermità

- Infatti il giudice ha la facoltà, ma non l’obbligo di richiedere un parere tecnico




ANDAMENTO RECENTE DELLA CRIMINALITA’ MINORILE IN ITALIA

- Nonostante vi sia un aspetto relativamente “fisiologico” della criminalità minorile, negli ultimi anni il fenomeno in Italia ha subito grandi cambiamenti

- Si sono venute a creare infatti “nuove criminalità minorili” :

a) Delinquenza collegata alla grande criminalità organizzata

b) Devianza dei minori stranieri

c) Criminalità minorile nomade

d) Criminalità minorile della classe benestante

- La delinquenza minorile dei ragazzi stranieri è solitamente strumentale, mentre quella degli italiani è spesso espressiva ed immotivata

- In generale in questi ultimi anni si è assistito ad un netto incremento della criminalità minorile, sia violenze che reati contro la proprietà


CARATTERISTICHE DEL TRIBUNALE E DEL PROCESSO MINORILE




Tribunale Minorile:

- Il Tribunale Minorile è costituito, in ogni sede di Corte d’Appello , da:

a) un magistrato di Corte d’Appello che funge da Presidente

b) due giudici onorari esperti in qualche settore criminologico

- La sua competenza è penale, civile ed amministrativa















Processo Minorile

- Il processo minorile, per non gravare troppo sul giovane imputato, solitamente si attiene a 3 principi:

1) Principio di adeguatezza: le disposizioni vengono applicate in adeguatezza alle esigenze educative e alla personalità del minore

2) Principio di minima offensività: l’impatto del processo sul minore deve essere il più lieve possibile

3) Principio di de-stigmatizzazione: il processo non deve comportare una svalutazione sociale dell’immagine del minore

- Il p.m. in certi casi può chiedere al giudice un’istanza di non luogo a procedere per “irrilevanza del fatto” che determina la chiusura del procedimento senza alcuna conseguenza per l’imputato

- Il giudice minorile può inoltre applicare una pena diminuita o il perdono giudiziale



Il Centro per la Giustizia Minorile:

- Ha competenza regionale

- Comprende:

a) Uffici di servizio sociale

b) Istituti penali

c) Centri di prima accoglienza

d) Comunità

e) Istituti di semilibertà